Il Garante della Privacy si è espresso in maniera molto specifica riguardo al trattamento dei dati genetici personali, in quanto sono considerati dati sensibili di grande importanza. Dal sito del Garante infatti si legge:

“I dati genetici potranno essere utilizzati solo con particolari modalità e per finalità di tutela della salute, ricerca scientifica ed epidemiologica o  utilizzo probatorio in sede giudiziaria. Garanzie specifiche accompagneranno la manifestazione del consenso dell'interessato e il divieto di diffusione. “
“Il trattamento è di regola ammesso solo dopo aver acquisito il consenso scritto dell'interessato e dopo averlo comunque specificamente informato sugli scopi perseguiti, sui risultati che si intendono conseguire, sui diritti che egli ha di opporsi al trattamento, sul periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici. Il consenso è sempre revocabile.”

“Sono previsti particolari obblighi riguardanti la sicurezza dei dati, la cifratura dei dati e dei campioni biologici e sul periodo di conservazione dei dati, che non deve eccedere quello strettamente necessario agli scopi per i quali sono raccolti.”
“I dati genetici non potranno essere diffusi se non in forma aggregata.”

Il testo completo della Autorizzazione al trattamento dei dati genetici del  22 febbraio 2007
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2007) è scaricabile al seguente link
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1389918

E' fondamentale per altro che, potendo contare sul vincolo della segretezza, vengano riferite correttamente tutte le notizie, senza riserve. E per ottenere questo è necessario che il consulente e il "probando" (cioè la persona che chiede consulenza) siano legati da un reciproco rapporto di fiducia: il probando deve essere consapevole che il genetista cercherà di aiutarlo a dipanare la matassa del suo problema, il genetista che il probando non gli nasconderà alcuna delle informazioni di sua conoscenza.